IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, e successive
modificazioni, ed in particolare l’art. 3, primo paragrafo, ai sensi
del quale: «Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per
i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la normativa
nazionale. Tale carta di circolazione comporta una sola parte
conformemente all’allegato I o due parti conformemente agli allegati
I e II» della medesima direttiva;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
febbraio 2000, recante attuazione della summenzionata direttiva
1999/37/CE (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni;
Visto in particolare, l’art. 60 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e
macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico
iscritti negli appositi registri»;
Visto, altresi’, l’art. 93 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di «Formalita’ necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi», ed in particolare il
comma 4, come modificato dall’articolo l, comma 696, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che, con riferimento ai veicoli di interesse
storico e collezionistico, prevede, tra l’altro, «il richiedente ha
facolta’ di ottenere le targhe ed il libretto di circolazione della
prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di
ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di
circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica
originale, purche’ la sigla alfa-numerica prescelta non sia gia’
presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati
della motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo circolante,
indipendentemente dalla difformita’ di grafica e di formato di tali
documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard
europeo» e che il rilascio del libretto di circolazione e della targa
storica «sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo
e i cui criteri e modalita’ di versamento sono stabiliti con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto, infine, l’art. 101 del piu’ volte citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di «Produzione, distribuzione,
restituzione e ritiro delle targhe», ed in specie il comma 1 che
demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, oggi delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e
delle finanze, la determinazione del prezzo di vendita delle targhe
per i veicoli a motore, comprensivo del costo di produzione e di una
quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita’
previste dall’art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
Visto l’art. 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992,
ed in particolare il comma 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, avente ad
oggetto diposizioni per la «Razionalizzazione dei processi di
gestione dei dati di circolazione e di proprieta’ di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento
unico, ai sensi dell’art. 8, comma l, lettera d), della legge 7
agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione del nuovo codice della
strada» e, in particolare, l’art. 215, comma 5;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 17 dicembre 2009, avente ad oggetto «Disciplina e procedure per
l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei
registri, nonche’ per la loro riammissione in circolazione e la
revisione periodica» (Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65, S.O.
n. 55);
Considerato che le disposizioni unionali di cui alla citata
direttiva 1999/37/CE, come attuate nell’ordinamento nazionale,
impediscono l’emissione di un documento di circolazione difforme da
quello armonizzato;
Considerato, altresi’, che la riforma recata dal decreto
legislativo n. 98 del 2017 ha introdotto procedure di
immatricolazione ispirate al principio della totale digitalizzazione
dei processi e dematerializzazione delle istanze e delle
documentazioni a corredo, a fini di semplificazione e di
razionalizzazione dell’azione amministrativa, e che dette finalita’
appaiono inderogabili pur nell’esigenza di dover tener conto delle
peculiarita’ proprie dei veicoli di interesse storico e
collezionistico;
Ritenuto, pertanto, insopprimibile l’esigenza di dover emettere il
documento unico di circolazione e di proprieta’ anche con riferimento
ai veicoli di interesse storico e collezionistico, ancorche’ muniti
di targa storica;
Valutato, altresi’, che l’emissione di un libretto di circolazione
conforme «alla grafica originale», eventualmente ulteriore rispetto
al documento unico di circolazione e di proprieta’, ne imporrebbe la
compilazione, a seconda del tempo di riferimento, a mano o mediante
l’utilizzo di macchinari e processi meccanici obsoleti, non
suscettibili di collegamento con i sistemi informativi del Ministero
delle infrastrutture dei trasporti, ne’ piu’ in uso o disponibili
presso gli uffici del Ministero stesso;
Ritenuto pertanto che, per i motivi su esposti, non e’ possibile
dare attuazione alle previsioni dell’art. 93, comma 4, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 nella parte in cui prevede l’emissione
del «libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico
registro automobilistico» conforme alla grafica dell’originale;
Considerato che il citato decreto ministeriale 17 dicembre 2009
disciplina, tra l’altro, le modalita’ e procedure per la riammissione
alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico
di origine sconosciuta;
Considerato, altresi’, che, ai fini del rilascio di una targa
storica, di cui all’art. 93, comma 4, del decreto legislativo n. 285
del 1992, lo stesso prevede che «la sigla alfa-numerica prescelta non
sia gia’ presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione
dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora
circolante» e che quindi, per poter ritenere comprovata tale
condizione per un veicolo di interesse storico e collezionistico di
origine sconosciuta, occorre che il relativo numero di telaio sia
presente nell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli
225, comma 1, lettera b) e 226, commi da 5 ad 8, del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, o nel Pubblico registro automobilistico;
Vista la nota prot. 96623 del 2 dicembre 2022 del Dipartimento del
Tesoro – Direzione VI del Ministero dell’economia e delle finanze,
con la quale e’ stato trasmesso il preventivo, redatto dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, indicante i costi per la produzione
e la spedizione delle targhe di interesse storico e collezionistico;
Sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni attuative in materia di
veicoli di interesse storico e collezionistico in conformita’ alla
vigente normativa di riferimento.